Balconi e terrazze
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, 14 giugno 1989, n.236. Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
4.1.8. Balconi e terrazze.
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. È vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
8.1.8. Balconi e terrazze.
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.
Per non creare ostacoli alla mobilità delle persone su sedia a ruote, le soglie tra le stanze interne e le terrazze dovrebbero essere portate a zero; in ogni caso non devono superare i 2,5 cm ed essere smussate, per facilitare il loro superamento. Anche la traversa inferiore del controtelaio della portafinestra non deve superare i 2,5 cm ma è meglio installare un serramento che non presenti questo ostacolo. Tra pavimento e davanzale non devono esserci spazi vuoti in cui le ruote della carrozzina, un deambulatore o una stampella possano incastrarsi.
Le persone costrette in posizione sdraiata, o su una sedia a rotelle, si trovano ad avere un punto di vista ribassato; per garantire una buona visibilità è necessario che le finestre siano dotate di sottofinestra fissi o serramenti a filo pavimento. Per lo stesso motivo i parapetti delle terrazze interamente opachi sono da evitare e i 60 cm superiori si devono realizzare con elementi vetrati o metallici che non blocchino la visuale verso l’esterno.
Alla base di una ringhiera aperta serve un elemento continuo alto 5 - 10 cm che blocchi l’uscita di grucce e bastoni; nelle balaustre in metallo o chiuse da una rete, le maglie non devono superare i 5 cm di base e i 10 cm di altezza, in quanto potrebbero consentire ai bambini di arrampicarsi.
I sistemi di apertura devono essere raggiungibili dalla posizione seduta, facilmente azionabili (con la maniglia a 100 - 130 cm); se necessario si devono predisporre dei comandi a distanza per le finestre più alte o dei sistemi di apertura automatica.